Famiglia e Infanzia
Giovani
Anziani
Diversamente Abili
Casa
Immigrazione
Esclusione Sociale
Contro la violenza alle Donne
Banca del Tempo
Associazionismo e Cooperazione
Utilità
Assessorato Politiche Sociali e Sanitarie - P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma
Versione accessibile

Adozione nazionale ed internazionale

L’ADOZIONE è un istituto giuridico che offre ai minori in stato di abbandono una famiglia adeguata che garantisca la loro crescita.
La legge prevede l’adozione di minori residenti in Italia (adozione nazionale) e l’adozione di minori stranieri residenti all’estero (adozione internazionale).
 
Adozione nazionale
Quando il bambino, residente in Italia, è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, viene dichiarato lo stato di abbandono e lo stato di adottabilità da parte del Tribunale per i Minorenni. E’ sempre il Tribunale per i Minorenni che sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Individuata la coppia il Tribunale dispone l’affidamento preadottivo del minore alla famiglia per un anno. Durante questo periodo il bambino e la famiglia vengono seguiti dai Servizi sociosanitari, i quali riferiscono al Tribunale per i Minorenni sullo svolgimento dell’affidamento preadottivo ed assicurano il sostegno necessario. Se l’affidamento preadottivo ha esito positivo, il Tribunale per i Minorenni decreta l’adozione.
 
Adozione internazionale
L’adozione internazionale consente a coppie italiane di adottare minori di nazionalità straniera residenti all’estero. L’adozione internazionale è possibile solo quando non è stata trovata una famiglia idonea nello Stato di origine del minore. Nell’adozione internazionale la famiglia adottiva diviene famiglia multietnica perché accoglie un bambino con la sua storia i suoi costumi avvicinando razze e lingue diverse.  
Le coppie entro un anno dal decreto di idoneità ricevuto dal Tribunale per i Minorenni, può rivolgersi ad un Ente autorizzato per le adozioni internazionali per iniziare la procedura presso il Paese estero prescelto.
Il bambino deve essere dichiarato in stato di abbandono e adottabile nel Paese di origine, se lo Stato estero è firmatario della Convenzione dell’Aja o ha stipulato un accordo bilaterale con l’Italia il suo provvedimento di adozione ha gli stessi effetti dell’adozione nazionale legittimante.
La Commissione per le Adozioni internazionali verifica che il provvedimento straniero rispetti le condizioni contenute nella Convenzione de l’Aja, autorizza l’ingresso e la permanenza in Italia del bambino e rilascia il certificato di conformità alla Convenzione.
Il Tribunale per i Minorenni verifica che siano state rispettate tutte le condizioni e le procedure previste dalla Convenzione e, trascorso un anno dall’ingresso del bambino nella famiglia adottiva, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
I Servizi socio sanitari seguiranno il bambino per almeno un anno dal suo arrivo in Italia e terranno informato il Tribunale per i Minorenni sugli esiti del suo inserimento, segnalando eventuali difficoltà  e gli opportuni interventi.


  • Con l’adozione il bambino diventa figlio legittimo degli adottanti, ne assume e ne trasmette il cognome e perde quello originario, cessano i rapporti giuridici verso la famiglia d’origine.

  • Possono adottare le coppie coniugate da almeno tre anni, la riforma del 2001 consente che ad una durata minore del matrimonio possa essere aggiunto, per raggiungere i tre anni, un eventuale periodo di convivenza stabile prematrimoniale, la coppia non deve essere separata neanche di fatto e la loro età deve superare quella del bambino di almeno 18 anni e di non più di 45, salvo eccezioni nell’interesse del minore.

  • Le coppie interessate all’adozione nazionale e/o internazionale devono rivolgersi al Servizio Adozioni del proprio territorio per avere le prime informazioni e per accedere ai corsi di preparazione, successivamente presenteranno, sempre al Servizio Adozioni, la loro disponibilità ad intraprendere gli incontri di conoscenza (indagine psicosociale). Al termine di questo percorso gli operatori (assistente sociale e psicologo) del Servizio Adozioni inoltreranno relazione scritta sull’esito dell’indagine psicosociale al Tribunale per i Minorenni e la coppia presenterà domanda di adozione nazionale e/o dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale sempre al Tribunale per i Minorenni.

  • Il Tribunale per i Minorenni, dopo aver sentito la coppia, letto la relazione del Servizio Adozioni, ed avere eventualmente disposto opportuni approfondimenti, emetterà o negherà l’attestazione di idoneità all’adozione internazionale e inserirà la coppia nell’anagrafe delle coppie disponibili per l’adozione nazionale.

  • Materiale/informazioni dagli Enti autorizzati per l'adozione internazionale che collaborano con i Servizi Adozioni della provincia di Parma.
    - Il progetto de "La Maloca"

Elenco dei servizi sociali a cui far riferimento nel territorio

 


data di creazione: 30/03/2004
data di modifica: 14/04/2008
segnala a un amico
versione stampabile

 

I vostri commenti:
Commenta
in questa pagina...

allegati:

C'è posto per me?
I parte - quaderno informativo (2039Kb)
C'è posto per me?
II parte - quaderno informativo (1174Kb)
Elenco degli enti per le adozioni internazionali

Convenzione fra Provincia e gli Enti per la formazione delle coppie aspiranti all’adozione

Protocollo per la gestione delle funzioni in materia di minori

Il progetto de "La Maloca"
scarica il filmato (15629Kb)

link:

Commissione per le Adozioni Internazionali


Normativa:

Linee guida sulla applicazione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria

Legge 4 maggio 1983 n. 184
"Diritto del minore ad una famiglia"

Legge 149 del 28 marzo 2001
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184"

Legge 31 dicembre 1998, n. 476
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale"

Delibera della Giunta Regionale, 19 luglio 2004, n. 1425
"Protocollo regionale di intesa in materia di adozione tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di infanzia e adolescenza, Enti autorizzati di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) della Legge 476/98"
Delibera della Giunta Regionale, 28 luglio 2003, n. 1495
"Approvazione linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia-Romagna in attuazione del Protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 331/02"

  Home / la Provincia di Parma / i Temi / le Nostre Guide / i Servizi Online / i Comuni e gli Enti / 
web design LTT - Credits

i siti di portale.parma: notizie.parma | eventi.parma
i servizi di portale.parma:
cerca delibere
| cerca avvisi | cerca contatti | calendario degli eventi | filo diretto | newsletter

^ Torna a inizio pagina ^

 

 

funzione non attiva